Indicazioni ai titolari di pubblici esercizi in cui si esercitino attività complementari di trattenimento e spettacolo, ecco gli ultimi chiarimenti

L’argomento è al centro dell’attenzione per le note vicende inerenti gli stringenti controlli su sicurezza e prevenzione incendi messi recentemente in atto dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture. Senza licenza del Questore (ora di competenza del Comune) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico feste da ballo né altri simili spettacoli o trattenimenti, e (art. 69) è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti.
Solo per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio (dunque senza possibilità di protrarre l’evento oltre la mezzanotte) la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata al Suap.

Non si tratterà di attività di trattenimento complementare, come nei casi della semplice utilizzazione della musica di sottofondo o della gestione di un pianobar senza ballo, casi in cui l’attenzione resta sulla consumazione, ma di un’attività che assume caratteristiche peculiari quali quelle di un night club, di una discoteca o di un locale ove si svolgono eventi con DJ set e ballo o spettacoli dal vivo strutturati, se sussistono questi elementi:
• la destinazione degli spazi (presenza di aree espressamente destinate all’attività di trattenimento – es. pista da ballo – che occupano una porzione significativa del locale a discapito della zona ristorante/bar);
• la finalità del locale (l’intento principale del cliente è partecipare all’evento – ballare, assistere ad uno spettacolo – piuttosto che consumare, trasformando il locale in una sala da ballo o discoteca);
• la pubblicità (l’evento è specificamente pubblicizzato come trattenimento, musica dal vivo o ballo, piuttosto che come semplice sottofondo musicale o “serata a tema”);
• il prezzo delle consumazioni (l’aumento del prezzo delle consumazioni, o sovrapprezzo, legato alla presenza dello spettacolo o dell’intrattenimento, o l’obbligo di ingresso a pagamento); la continuità/frequenza (l’attività di trattenimento non è un evento sporadico, ma è strutturata in modo continuativo o con alta frequenza).

Il ballo come situazione dirimente?
Come si è visto, tra gli elementi che comportano il passaggio da un’attività accessoria ad una principale di trattenimento ai fini dell’applicazione degli articoli 68 e 69 TULPS vi è il ballo, e così pure quanto all’applicazione della normativa tecnica di prevenzione incendi. E la Cassazione ha stabilito come ci sia sempre responsabilità del titolare anche nel caso di un bar o ristorante in cui l’attività di ballo nasce spontanea dopo che lo spazio per il ballo era stato creato dagli stessi clienti mediante spostamento dei tavolini e non era presente alcun “disk jockey”.

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